Gli aspetti da considerare prima di trasferire gratuitamente parte del patrimonio con un atto tra vivi
Uno dei motivi per il quale le persone si rivolgono a un notaio è per trasferire le loro proprietà, sia mobili, sia immobili ai figli, ai nipoti, o ai discendenti, quando ancora in vita e nel pieno delle facoltà fisiche e mentali. Nella maggior parte dei casi spinti dal desiderio di volerli aiutare economicamente ed evitare che tra i discendenti possano sorgere problemi in sede ereditaria.
Tra gli strumenti giuridici a cui le parti possono ricorrere per trasmettere il proprio patrimonio quando ancora in vita c’è la donazione, che trova la sua definizione nell’articolo 769 del Codice Civile, secondo cui trattasi del “contratto col quale una parte (“donante”), per spirito di liberalità, arricchisce l’altra (“donatario”) disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso di essa una obbligazione”. Tuttavia, esistono diversi aspetti da tenere in considerazione prima di decidere di trasferire gratuitamente parte del proprio patrimonio con un atto tra vivi.
Non sempre la donazione rappresenta la soluzione migliore (o la più conveniente) per farlo e per evitare che tra i discendenti, specie se fratelli, nascano liti per motivi ereditari.
Ad esempio, si pensi a cosa accadrebbe se una coppia di genitori per aiutare uno dei figli in difficoltà economiche decidesse di lasciargli un immobile, o altro bene, violando la quota di legittima dell’altro/a. Quest’ultimo/a, una volta appreso della violazione della sua legittima, intanto potrebbe notificare e trascrivere un atto di opposizione alla donazione, ai sensi dell’art. 563, comma 4, c.c. e successivamente, a seguito del decesso dei donanti, ben potrebbe decidere di agire in giudizio per rivendicare quanto per legge gli spetta, mettendo così in difficoltà il fratello o la sorella e non rispettando la volontà dei genitori.
Quello che posso dire come notaio, dopo anni di esperienza nel campo delle successioni e donazioni, è che la conoscenza dei limiti di applicazione dell’istituto e la chiarezza da parte dei genitori, o dei nonni, sui beni che intendono lasciare ai discendenti e sul relativo valore, rappresentano requisiti fondamentali affinché la donazione produca gli effetti desiderati e tutte le parti ne ricevano un concreto vantaggio.
Per questo motivo è importante chiedere sempre il parere preventivo di un notaio attento alle dinamiche del passaggio generazionale prima di decidere di stipulare qualsiasi atto che possa avere in futuro conseguenze giuridiche ed economiche gravi e onerose.
I principali svantaggi e vantaggi della donazione
Tra i principali vantaggi offerti dall’atto di donazione ci sono quelli di:
- dare al donatario la facoltà di accettare il bene in donazione senza dover dare nulla in cambio
- dare al donante la possibilità di riservare sul bene il diritto di usufrutto (si pensi al caso di un nonno che decide di donare la propria casa al nipote, riservandosi allo stesso tempo la possibilità di continuare a viverci fino alla fine della sua vita o di locarlo a terzi, traendone un reddito)
- conoscere in anticipo le imposte e spese di successione, cosa che non è possibile fare con il testamento e dunque approfittare delle attuali franchigie e agevolazioni di legge, dei valori catastali bassi ed eventualmente anche evitare agli eredi la presentazione della denuncia di successione, a certe condizioni.
Un altro aspetto da tenere in considerazione è che in caso di donazione (non solo per le donazioni di immobili) sul donante non gravano le stesse responsabilità previste dalla legge per la compravendita.
Per quanto riguarda, invece, i limiti della donazione, tra i più importanti abbiamo:
- il divieto di donare più di quanto oggi si possiede (ad esempio non è possibile donare beni futuri dei quali non si ha ancora la proprietà)
- il rispetto della quota di legittima, ossia la quota di eredità che per diritto spetta a una particolare categoria di discendenti chiamati legittimari e che comprende il coniuge, i figli e, in mancanza di questi ultimi, i genitori. In caso di lesione della legittima i legittimari possono impugnare l’atto di donazione ed esercitare l’azione di riduzione nonché successivamente, a seconda dei casi, l’azione di restituzione
- la difficoltà di rivendita del bene da parte del donatario, almeno nell’immediato, salvo il ricorso a polizze o il decorso di un certo lasso di tempo dalla donazione o dal decesso del donante.
